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Maestro unico: forse solo nelle regioni povere
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Le province autonome di Trento e Bolzano non applicheranno le direttive del ministro Gelmini sul maestro unico. Questo è consentito dalla vigente normativa che riconosce a tali province l'autonomia decisionale sugli ordinamenti scolastici. Per la particolare configurazione territoriale del Trentino Alto Adige, per i progetti e per gli insegnamenti anche linguistici esistenti, la scelta del maestro unico sconvolgerebbe non poco l'offerta formativa delle locali scuole elementari basata sui moduli (il modello organizzativo del servizio, per legge, dev'essere obbligatoriamente funzionale alla domanda delle famiglie e appartiene, pertanto, alle Scuole). Perciò queste due province non applicheranno la legge sul maestro unico discendente dal DL 137 della Gelmini.

Tuttavia va sottolineato che l'attuale normativa in campo d'istruzione prevede in realtà spazi di autonomia decisionale in campo di organizzazione scolastica per tutte le Regioni. Nei regolamenti attuativi della legge sul maestro unico infatti si dovrà tener conto delle esigenze correlate alle domande delle famiglie, aprendo uno spazio di flessibilità adattativa per tutte le regioni, mentre lo Stato definirà solo i principi generali. Vi sarebbe pertanto la possibilità per tutte le regioni italiane di scegliere di non applicare la direttiva Gelmini sul maestro unico (che troverebbe attuazione solo come offerta formativa minima obbligatoria, ma integrabile e arricchibile fino all'attuale configurazione didattica della scuola primaria) sempre che la Regione disponga dei fondi necessari al finanziamento delle spese aggiuntive (lo Stato sosterrà solo i costi previsti per il maestro unico). Si correrà pertanto il rischio che regioni ricche (come accade per il Trentino) potranno mantenere lo status quo delle loro scuole elementari, mentre le regioni povere dovranno adeguarsi al maestro unico. Ci chiediamo se poi questi principi (e vincoli di finanziamento) saranno estendibili anche alla riforma ordinamentale e organizzativa delle scuole secondarie.
Diverso invece il discorso sui criteri di valutazione (voto in condotta e voti in decimi) che non fanno parte delle norme gestibili in proprio dalle autonomie locali.

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito da cui è stato tratto il seguente articolo:

www.alpebra.it

 
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